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SIEFPP REGOLAMENTO 2017
Art. 1 -Pagamento quote europee e nazionali
a. Il pagamento delle due quote viene richiesto entro il mese di novembre con un unico avviso nel quale viene indicato il dettaglio per ciascuna associazione – quota europea e quota nazionale – specificando nello stesso i due termini massimi entro i quali fare il versamento. Le Associazioni possono scegliere se effettuare il pagamento di entrambe le quote in un’unica soluzione oppure entro le due date indicate nell’avviso.
b. Nel caso in cui le Associazioni non ottemperino a questo adempimento entro i termini richiesti, scatta una mora progressiva da versare per il ritardo dei pagamenti, sia per quanto riguarda la quota nazionale che quella europea, secondo le seguenti modalità:
– maggiorazione del 10% se la quota richiesta viene versata a partire dal giorno dopo della scadenza e
comunque entro i 2 mesi successivi alla data di scadenza;
– maggiorazione del 20% se la quota viene versata dopo i due mesi ma entro i 6 mesi successivi alla data di
scadenza;
– maggiorazione del 30% se la quota viene versata dopo i 6 mesi successivi alla data di scadenza.
c. Copia del bonifico del pagamento effettuato va inviata sia alla Segreteria amministrativa che al Tesoriere.
Art. 2 -Delegato Nazionale
Compiti e funzioni del Delegato Nazionale:
a. conoscere l’atto costitutivo SIEFPP, lo Statuto e il Regolamento SIEFPP insieme alla Constitution EFPP, oltre i verbali precedenti di CE e Assemblee, anche se assente. Conoscere la mailing list del CE e i telefoni, avere il Roster SIEFPP, conoscere le Associazioni di appartenenza e la Sezione dei colleghi del CE;
b. curare il proprio aggiornamento permanente nel sito della EFPP sugli eventi e i movimenti interni della Federazione e riferire al CE e all’assemblea della propria Associazione quanto rilevato;
c. informare tempestivamente e esaurientemente l’Associazione di appartenenza di quanto deciso ufficialmente o ipotizzato o dibattuto o proposto, quando richieda il parere del legale rappresentante, e le eventuali criticità all’interno del CE della SIEFPP, non lette in chiave soggettiva, ma nei termini in cui sono state riconosciute e visualizzate dal CE.
d. favorire una funzione di link fra la propria Associazione e la SIEFPP, curando in tal senso un avvicinamento dei soci alla vita della Federazione, senza imporre alcuna direttiva che possa interferire con i Regolamenti interni delle Associazioni, bensì essere strumento stimolante, motivante, informativo e di chiarificazione, attraverso report ufficiali e disponibilità a delucidazioni individuali;
e. condividere con il CE SIEFPP la filosofia, i valori e la politica scientifica della Associazione rappresentata perseguendo la migliore integrazione e scambio con le altre Associazioni, in un intento propositivo e innovativo nell’ordine della tutela di una armonia gruppale e dello spirito di squadra;
f. sollecitare i pagamenti delle quote associative della propria Associazione ricordando le scadenze alla figure deputate;
g. curare l’aggiornamento dei dati del numero dei soci della propria Associazione e renderle note al Segretario Amministrativo;
h. informare il CE dei cambiamenti dei ruoli e delle cariche dei membri della propria Associazione, fornendone i contatti aggiornati;
i. favorire lo scambio di informazioni sulle rispettive riviste e promuovere eventuali pubblicazioni, in particolare inerenti la vita SIEFPP /EFPP;
j. in caso di sostituzione all’interno di una Associazione di un Delegato con uno nuovo, istruire il successore sull’attività della SIEFPP e su quella dell’ultimo anno del CE, fornendo all’entrante l’Atto costitutivo della SIEFPP, lo Statuto vigente, i verbali dell’ultimo anno dell’Assemblea e del CE, nonché tutte le informazioni utili alla valida e rapida integrazione del nuovo Delegato.
Art. 3 – Rapporti fra Statuto/ Regolamento SIEFPP e esigenze delle singole Associazioni nell’individuare il Delegato SIEFPP
a. Ogni Associazione indica il Delegato che la rappresenterà all’interno del CE della SIEFPP sulla base di competenze idonee alla funzione stessa ed avrà cura di verificare costantemente se l’attività svolta risponda alle richieste e alle attese.
b. Al termine del mandato di ciascun Delegato, secondo quanto prevede lo Statuto SIEFPP, l’ Associazione di appartenenza comunicherà formalmente al Presidente SIEFPP le decisioni relative al rinnovo della carica e alla nuova nomina.
c. Il Delegato può durare in carica fino ad un minimo/massimo stabilito dallo Statuto SIEFPP senza alcuna obbligatorietà operativa rispetto alle scelte di ciascuna Associazione. I tempi di durata della carica di Delegato sono quelli ottimali ma possono essere modificati da ogni Associazione sulla base dell’operato del Delegato o di esigenze organizzative interne o secondo quanto previsto dai Regolamenti/Statuti delle singole Associazioni. In ogni caso l’Associazione è tenuta ad informare il Presidente SIEFPP circa le proprie necessità e decisioni.
d. Qualora un Delegato sia confermato per vari mandati consecutivi dalla propria Associazione, ove fosse stato anche Delegato di Settore europeo, non detiene quest’ultima carica per più dei quattro anni legittimi e sarà sostituito da un altro componente CE della medesima Sezione.
e. L’Associazione di appartenenza non può cambiare il proprio Delegato se questi svolga la funzione di Presidente, per consentirgli di portare a termine il mandato.
f. Qualora un Delegato fosse impossibilitato a partecipare ad un CE dove si deve votare o decidere questioni importanti può, previa autorizzazione del CE SIEFPP e della Associazione di appartenenza, farsi sostituire da un collega che avrà delega formale al voto. Laddove un Delegato ravvisi un quadro di non lievi difficoltà personali a proseguire con agio e costanza tutte le attività SIEFPP a cui è chiamato, se non partecipa a tre CE consecutivi, è tenuto a segnalare il problema alla propria Associazione che provvederà a trovare la migliore soluzione o a sostituire il Delegato in difficoltà.
g. Un Delegato può essere destituito dal CE SIEFPP, previa comunicazione del Presidente SIEFPP al Presidente della Associazione di appartenenza, qualora:
1. presenti comportamenti inadeguati nei confronti del CE e della SIEFPP;
2. violi la privacy della circolazione interna dei progetti, delle notizie, degli elaborati e delle attività del
CE, prima che siano dichiarate ufficiali e, pertanto, condivisibili.
Art. 4 – Delegato di Settore
Il Delegato di Settore viene eletto dal CE SIEFPP sulla base di competenze gruppali/istituzionali, comunicative, politiche e diplomatiche, oltre che scientifiche idonee alla funzione stessa ed ha i seguenti compiti:
a. dotarsi di una password concordata con la Segreteria EFPP per accedere all’Area Riservata dei Delegati del sito EFPP, aggiornandosi e aggiornando i colleghi stranieri sui temi in discussione nel Sito;
b. promuovere presso la propria Associazione la partecipazione attiva e produttiva a conferenze, ai workshop e ad altre attività scientifiche o divulgative della EFPP;
c. partecipazione al Meeting biennale EFPP a tutte le riunioni plenarie e di settore, per l’intera durata del Meeting stesso;
d. trasmissione attiva ai Delegati europei sia delle linee e delle iniziative perseguite dal Network nazionale, sia delle caratteristiche della legislazione relativa alla professione nel proprio paese: tutto quanto sia utile alla conoscenza della Federazione Nazionale. La testimonianza può essere sia verbale che scritta, attraverso la produzione di lettere o documenti online o cartacei diffusi tra i colleghi stranieri preventivamente concordati con il CE SIEFPP;
e. produrre una relazione scritta, al ritorno dal Meeting, sulle tematiche dibattute, le criticità, le novità acquisite, le informazioni sia nelle riunioni plenarie sia in quelle specifiche di settore da inoltrare alla propria associazione e al CE;
f. aggiornare sulla relazione del bilancio della EFPP e sulle problematiche illustrate nella esposizione del tesoriere EFPP;
g. produrre nei tempi richiesti la corretta e completa documentazioni circa le spese di viaggio e di soggiorno.
Art. 5 – Linee guida della EFPP per i Network nazionali:
a. nomina di Delegati Europei di Settore che abbiano standard minimi di qualificazione in psicoterapia per la Sezione che rappresentano;
b. quota di iscrizione da pagare nei termini alla EFPP per partecipare al Meeting biennale dei Delegati di Settore;
c. supporto amministrativo per i Delegati di Settore per far circolare ed informare il network di appartenenza sull’attività della EFPP;
d. supporto finanziario da parte del Network per il soggiorno minimo all’estero, in occasione del Meeting. Per garantire dai rischi di spreco di danaro, il Network si assumerà l’onere di pagare l’assicurazione per avere il rimborso previsto in caso di impossibilità di usufruire delle prenotazioni da parte del Delegato, secondo quanto previsto dall’assicurazione stessa;
e. qualora venisse meno la partecipazione di un Delegato di Settore al Meeting, la SIEFPP si riserva di richiedere all’Associazione di appartenenza del Delegato stesso il rimborso delle cifre investite non utilizzate, se non rientrano in quelle previste dall’assicurazione.
Art.6 – Patrocinio
a. La SIEFPP concede il patrocinio ad eventi di rilevanza scientifica e di carattere innovativo, qualificanti per la professione dello psicoterapeuta psicoanalitico.
b. Le iniziative patrocinabili sono: congressi, convegni, workshop, simposi, giornate di studio, seminari, incontri a tema che abbiano attinenza con le finalità scientifiche, di formazione e di ricerca teorico/ clinica nel campo della psicoterapia psicoanalitica coordinate e promosse dalla SIEFPP, per favorire una politica di scambio e cooperazione non solo fra le Associazioni federate ma anche con altre di analogo orientamento.
c. La richiesta va inoltrata al Presidente della SIEFPP almeno 40 giorni prima della data di inizio dell’evento scientifico, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento dell’iniziativa, fornendo la locandina.
d. Il Presidente consulta il CE in merito alla concessione del patrocinio e la SIEFPP si impegna a rispondere entro 10 giorni sulla concessione o negazione dello stesso.
e. Si richiede che i soci afferenti alla SIEFPP e gli allievi delle relative scuole, possano godere di una quota agevolata per la partecipazione all’evento patrocinato dalla SIEFPP. E’ auspicabile altresì che almeno due membri del CE siano invitati all’evento.
Art. 7 – Segnalazione di eventi scientifici e utilizzo della mailing lista
La mailing list è il mezzo principale attraverso il quale viene promossa la condivisione di informazioni circa la specifica attività del CE SIEFPP e la comunicazione costante dei dati utili per la conoscenza e la partecipazione attiva istituzionale ad eventi scientifici legati alla EFPP.
b. Il Segretario amministrativo SIEFPP cura la diffusione delle comunicazioni ricevute, dopo l’assenso da parte del Presidente.
c. Le comunicazioni interne del CE sono trasmesse ed inoltrate esclusivamente ai Delegati del CE. In caso di consultazione di particolari questioni, i Delegati pongono alle Associazioni di appartenenza i quesiti specifici. La risposta viene inoltrata esclusivamente al CE SIEFPP.
d. Ciascun membro avrà cura di controllare la correttezza degli indirizzi e la completezza del numero dei destinatari, in modo da non escludere nessuno. Se per ragioni occasionali una comunicazione è stata necessariamente inoltrata per conoscenza ad esterni, nelle successive comunicazioni, ove superflua, sarà cancellata.
e. Qualora un Delegato avesse difficoltà occasionali di ricezione indicherà la figura istituzionale deputata dalla propria Associazione a ricevere, in sua vece, le comunicazioni di lavoro.
f. Soggetti estranei al CE non sono autorizzati a usare la mailing list del CE per comunicazioni non concordate.