Le scuole di psicoterapia psicoanalitica
della sezione italiana della EFPP
La normativa principale di riferimento per il riconoscimento delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica è la seguente:
- la Legge 56/1989 (concernente l’ordinamento della professione di psicologo)
- la legge 127/1997 (prevede che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e la valutazione dei titoli da essi rilasciati)
- il Decreto 509/1998 (definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento degli Istituti i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, intendono richiedere il riconoscimento per l’istituzione e l’attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia di durata almeno quadriennale)
Ai Corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purchè conseguano il titolo di abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi stessi.
Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.
L’insegnamento teorico prevede:
- a) un’ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica nonché la presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici;
- b) l’approfondimento specifico dell’indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall’istituto.
La formazione pratica prevede:
- a) una formazione coerente al tipo di indirizzo psicoterapeutico adottato dall’istituto; formazione che prevederà, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l’addestramento pratico;
- b) per il tirocinio di cui al comma 2, documentate esperienze in strutture e servizi pubblici e privati accreditati, al fine di verificare l’efficacia dell’indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall’istituto.
Al termine del corso viene rilasciato all’allievo il diploma legittimante l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, sulla base di valutazioni obiettive sia della formazione personale raggiunta, sia del livello di preparazione teorico-clinica mediante lo svolgimento di una tesi o l’esposizione argomentata di casi clinici trattati con supervisione.